Una nave può essere abilitata ad uno o più dei seguenti servizi ai sensi dell'art. 13 DPR 435/1991: trasporto di passeggeri; trasporto di merci; servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile); servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; pesca; rimorchio.