Persona che assume l’esercizio della nave divenendo di conseguenza titolare di tutti i rapporti giuridici che sono connessi a tale esercizio. Ai fini del regolamento per il collocamento della gente di mare (art. 2, comma 1, lettera b), d.p.r. 231/2006) per armatore si intende la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del CdN.Elemento essenziale che caratterizza lo status di armatore è la disponibilità della nave sulla base di un rapporto di natura reale (uso, usufrutto, proprietà ecc.) o di natura obbligatoria (comodato, locazione, ecc.). L'armatore può essere una persona fisica, una persona giuridica, un’associazione o una società di armamento.