Un rapporto di lavoro può cessare per uno di questi motivi:• scadenza del termine, in caso di contratto a tempo determinato;• dimissioni da parte del lavoratore;• risoluzione del rapporto di comune accordo tra il lavoratore e datore di lavoro;• licenziamento da parte del datore di lavoro (legge 15 luglio 1966, n. 604Apre in una nuova scheda). Perché il licenziamento sia legittimo deve essere motivato da:a) un comportamento tanto grave da parte del lavoratore da far venir meno il rapporto di fiducia con il datore di lavoro che costituisce il presupposto del rapporto di lavoro (c.d. giusta causa). In questa ipotesi il licenziamento è immediato, senza periodo di preavviso;b) un comportamento da parte del lavoratore che, per quanto meno grave di quello integrante una giusta causa di licenziamento, costituisce comunque un notevole inadempimento dei tuoi obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo). In questo caso il lavoratore ha diritto ad un periodo di preavviso, la cui durata è in genere stabilita dal contratto collettivo applicato e indicata nel contratto individuale. In mancanza, dovrà esserti corrisposta un’indennità sostitutiva di preavviso.c) esigenze oggettive del datore di lavoro riconducibili all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’assetto aziendale; in questo caso il licenziamento non dipende, quindi, da un comportamento del lavoratore e ha diritto, comunque, al periodo di preavviso o alla relativa indennità (giustificato motivo oggettivo).In alcuni casi particolari, regolati da norme speciali, non occorrono una giusta causa o un giustificato motivo per la conclusione del rapporto. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di licenziamento dovute: a) al mancato superamento del periodo di prova;b) al termine del periodo triennale di apprendistato.Regole particolari valgono, inoltre, per il licenziamento dei lavoratori domestici e dei dirigenti per i quali, allo stesso modo, non occorrono giusta causa o giustificato motivo oggettivo.An employment relationship may be terminated for one of these reasons- expiry of the term, in the case of a fixed-term contract;- resignation by the employee- termination of the relationship by mutual agreement between the employee and employer;- dismissal by the employer (Law No. 604 of 15 July 1966). For dismissal to be lawful it must be justified by:a) conduct so serious on the part of the employee that it breaks the relationship of trust with the employer that constitutes the prerequisite of the employment relationship (so-called just cause). In this hypothesis, dismissal is immediate, without a notice period;b) conduct on the part of the employee which, although less serious than that constituting a just cause for dismissal, nevertheless constitutes a significant breach of his contractual obligations (justified subjective reason). In this case, the employee is entitled to a notice period, the duration of which is generally established by the collective agreement applied and indicated in the individual contract. Failing this, you must be paid an indemnity in lieu of notice.(c) objective needs of the employer attributable to production activity, the organisation of work or the smooth running of the company; in this case, the dismissal does not depend, therefore, on the employee's behaviour and he is entitled, in any case, to the notice period or the relevant indemnity (objective justified reason).In some particular cases, governed by special rules, no just cause or justified reason is required for the termination of the relationship. These are, in particular, cases of dismissal due to (a) failure to complete the probationary period;(b) at the end of the three-year apprenticeship period.Special rules also apply to the dismissal of domestic workers and managers for whom, likewise, no just cause or objective reason is required.